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Normativa22 giugno 2026 5 min di lettura

Composizione materiali: cosa richiede davvero l'ESPR

Un'analisi tecnica degli obblighi di dichiarazione fibre, percentuali e materiali riciclati previsti dal Regolamento Ecodesign per i prodotti tessili.

Il quadro normativo: ESPR e tessile

Il Regolamento Ecodesign for Sustainable Products (ESPR), adottato nel 2024, introduce requisiti di informazione obbligatori per i prodotti tessili immessi sul mercato europeo (Regolamento UE 2024/1781). Il delegated act specifico per il tessile è atteso entro il 2025, con obbligo effettivo previsto per metà 2027.

Ma cosa significa concretamente per la dichiarazione dei materiali? L'ESPR non parte da zero: si innesta sul Regolamento UE 1007/2011 sull'etichettatura delle fibre tessili, estendendone la portata al formato digitale.

Fibre: obbligo di dichiarazione completa

Il Regolamento 1007/2011 già impone che tutte le fibre tessili siano dichiarate con la denominazione esatta prevista dall'Allegato I (attualmente 49 denominazioni riconosciute). L'ESPR eredita questo obbligo e lo rende parte del Digital Product Passport.

La regola del 2% è spesso fraintesa: fibre che rappresentano meno del 2% del peso totale possono essere raggruppate come "altre fibre", ma solo se non è possibile specificarne la natura al momento della fabbricazione (Art. 9, Reg. 1007/2011).

Percentuali: tolleranze e calcolo

Le percentuali devono essere calcolate sul peso secco delle fibre, escludendo accessori non tessili (bottoni, cerniere). Il Regolamento 1007/2011 prevede tolleranze di produzione:

±3%
Tolleranza generale sulla percentuale dichiarata
100%
Dichiarabile solo se composizione pura (tolleranza 0%)
2%
Soglia minima per dichiarazione individuale fibra

Per i prodotti multi-componente (es. giacca con fodera), ogni componente tessile deve riportare la propria composizione separatamente (Art. 11, Reg. 1007/2011).

Materiali riciclati: documentazione e certificazione

L'ESPR introduce un requisito nuovo rispetto al 1007/2011: la dichiarazione obbligatoria del contenuto riciclato, con tracciabilità della catena di custodia.

Il draft del delegated act tessile (European Commission, Working Document 2024) prevede:

La distinzione tra pre-consumer (scarti di produzione) e post-consumer (prodotti a fine vita) è fondamentale: solo il contenuto post-consumer contribuisce pienamente agli obiettivi di circolarità della EU Textile Strategy (European Commission, 2022).

Il formato DPP: da etichetta a dato strutturato

Il passaggio chiave dell'ESPR è la trasformazione dell'etichetta da testo libero a dato strutturato. Il Digital Product Passport dovrà esporre la composizione in formato machine-readable, probabilmente JSON-LD allineato ai vocabolari GS1.

Etichetta fisica
Testo libero
QR Code
GS1 Digital Link
DPP
JSON-LD strutturato

Questo significa che dichiarazioni vaghe ("materiali misti") o formati inconsistenti non saranno più accettabili: il sistema richiederà campi compilati secondo vocabolari standardizzati.

Domande frequenti

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